Commercializzazione illegale e divieto di utilizzo di contenitori non ricaricabili, contenenti gas refrigeranti HFC ad effetto serra

Commercializzazione illegale e divieto di utilizzo di contenitori non ricaricabili, contenenti gas refrigeranti HFC ad effetto serra

Milano, 18 luglio 2018

Con l’aumento dei prezzi dei gas refrigeranti HFC sul mercato Europeo, conseguenza della progressiva implementazione del Regolamento 517/2014, e della riduzione di quote di immissione legale sul territorio Europeo dei gas a effetto serra, stiamo assistendo a un fenomeno decisamente preoccupante, che crea seri rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza di tecnici e utilizzatori finali. Questa pratica criminale è evidente in tutta Europa e, ovviamente, l’Italia non fa eccezione.
Il fenomeno sembra impattare in maniera particolarmente eclatante nel settore del condizionamento auto (R134a), ma anche i mercati della refrigerazione (R404A) e del condizionamento residenziale (R410A) non sembrano esenti da questa pratica criminale.

Attratti da apparentemente facili guadagni, operatori senza scrupoli stanno infatti importando illegalmente e commercializzando gas refrigeranti:

a) non coperti da regolare quota di immissione F-Gas;

b) confezionati in contenitori non ricaricabili (del tipo usa & getta), il cui utilizzo è espressamente vietato in Europa dal 4 luglio 2007, oltre dieci anni fa;

c) non conformi alla normativa REACH, che regola tutte le sostanze chimiche circolanti nel territorio europeo.

Presumibilmente questi contenitori, essendo venduti tramite canali paralleli, ovvero non ufficiali, sono anche messi a disposizione di personale e aziende non dotate di regolare certificazione F-Gas.

Per quanto attiene specificamente il gas per condizionamento auto R134a, in alcuni casi è stato addirittura verificato, tramite analisi del contenuto del recipiente a mezzo analizzatore elettronico, che il gas in esso contenuto risultava essere una miscela di più componenti (incluso HCFC R22, vietato a decorrere dal 2010) piuttosto che R134a puro e conforme agli standard qualitativi AHRI700.

Desideriamo evidenziare, in attesa dell’intervento degli organi competenti (Ufficio delle Dogane, ASL, NOE, GdF), che l'acquisto, la commercializzazione, la manipolazione, il trasporto e l'utilizzo di questi contenitori sul territorio italiano ed europeo sono estremamente rischiosi e comportano sanzioni amministrative e penali.

Questi, in estrema sintesi, i rischi conseguenti:

1) le bombole monouso (usa & getta, non ricaricabili) sono espressamente vietate nel territorio dell'intera Unione Europea; il divieto è stato ufficializzato con Regolamento Europeo 842/2006 art. 9 allegato II, con effetto a partire dal 4/7/2007, recepito con D.P.R. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) n° 43 in data 27 gennaio 2012;

2) con D.L. del 5 marzo 2013 n° 26 è stata ufficializzata la Disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006;

3) la sanzione fissata per il mancato rispetto dell'art. 9 del regolamento viene definita come segue:

"Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro."

4) le bombole monouso sono costruite secondo la normativa DOT39; una normativa che non è in vigore e quindi non accettata nell'Unione Europea. Pertanto, non sono conformi alla normativa T-PED né sono in possesso della marcatura CE che identifica le attrezzature a pressione trasportabili.

5) le bombole monouso, non essendo omologate T-PED, non sono conformi alla normativa relativa al trasporto delle merci pericolose su strada (ADR), del regolamento relativo al trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). Quindi, in caso d'incidente, le bombole DOT monouso, che peraltro sono decisamente meno robuste delle T-PED, non sono coperte da assicurazione, in quanto non conformi all'ADR per il trasporto di merci pericolose.

Anche ASSOGASTECNICI, l’associazione di Confindustria che rappresenta a livello nazionale le imprese di gas tecnici, speciali e medicinali, ha recentemente emesso un comunicato ufficiale, che qui riportiamo.

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